CIG ordinaria e straordinaria, le integrazioni salariali INPS a sostegno di lavoratori e imprese

2022-07-13 23

(Adnkronos) - Quando si tratta di ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento legislativo, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è una delle forme più note. In sintesi, rappresenta una prestazione economica erogata dall'INPS che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori in presenza di difficoltà temporanee dovute alla riduzione o alla sospensione dell'attività lavorativa, per esempio a causa della crisi di un'azienda o a particolari condizioni del contesto socio-economico. Basti pensare al periodo della pandemia da Covid-19, quando diverse aziende si sono trovate a dover ridurre o sospendere la produzione con ripercussioni in termini di riproporzionamento dell'organico e della relativa retribuzione.  

La CIG viene riconosciuta ai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, con un'anzianità minima di lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Prima della riforma introdotta con la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) i termini minimi erano di 90 giorni. Dal 1° gennaio 2022 i trattamenti CIG spettano anche a coloro che svolgono attività professionale a domicilio e agli apprendisti. Non spetta invece a dirigenti, stagisti e tirocinanti. 

Ma quanto spetta al lavoratore in regime di Cassa Integrazione? La misura dell'indennità è pari all'80% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo non lavorato a causa della sospensione o riduzione dell'orario lavorativo, con un importo massimo lordo di 1.222,51 euro. Per le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2022 l'indennità non prevede più la distinzione tra diverse soglie del reddito di lavoro e quindi prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento. 

Sono previste diverse tipologie di CIG, tra cui: 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) 

Contributo addizionale e riduzioni CIG per le aziende 

Dal punto di vista delle aziende, fare ricorso o meno alle forme di Cassa Integrazione implica contributi addizionali da versare o, al contrario, contribuzioni ridotte. In particolare, sia in caso di CIGO che di CIGS, è previsto un contributo addizionale obbligatorio a carico delle aziende la cui misura è calcolata in base all'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. Ciò significa che più un'azienda fa ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, maggiore sarà il contributo addizionale da versare, secondo questo schema: 

• 9% della paga complessiva spettante al lavoratore per le ore non lavorate, fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un periodo di un quinquennio mobile 

• 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile 

• 15% oltre le 104 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile 

La Legge di Bilancio 2022 introduce anche un regime di contribuzione ridotta ovvero premiante, a partire dal 1° gennaio 2025 per le aziende che non abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall'ultima richiesta, nelle seguenti percentuali: 

• 6% fino a 52 settimane di non ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile 

• 9% da 52 a 104 settimane di non ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile 

• 15% oltre le 104 settimane di non ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) 

L'importanza di un ammortizzatore sociale come la CIGO va considerata da un duplice punto di vista. Per il lavoratore che ottiene un sostegno al reddito e mantiene il posto di lavoro. Per l'azienda in temporanea difficoltà che viene sollevata dai costi per il personale non impiegato e che può essere reintegrato una volta superato il periodo di crisi. La CIGO è rivolta a operai, impiegati e quadri di imprese dei settori dell'industria e dell'edilizia che siano sospesi dal lavoro o siano impiegati a orario ridotto ed è concessa in caso di:  

situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti 

situazioni temporanee di mercato 

La CIGO viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, con possibilità di essere prorogata fino a un massimo di 52 settimane. Qualora l'azienda abbia fruito del periodo massimo di CIGO prima di poter presentare una nuova domanda dovrà essere trascorso un periodo minimo di 52 settimane di attività lavorativa regolare. L'integrazione salariale ordinaria riguardante più periodo non consecutivi non può superare le 52 settimane in un biennio mobile.  

Per essere ammessa al regime CIGO, l'azienda deve presentare all'INPS la domanda di concessione entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Una volta accolta la domanda, l'azienda è tenuta ad anticipare l'inte

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