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2017-02-01 1

della giurisdizione militare; Titolo III - Disposizioni generali; Titolo IV - Dell'istruzione; Titolo V - Del giudizio; Titolo VI - Dell'esecuzione; Titolo VII - Della procedura dei tribunali militari di bordo; Titolo VIII - Dell'estradizione. Il contenuto[modifica | modifica wikitesto] L'art. 1. del c.p.m.p. stabilisce che la legge penale militare si applica "ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali" lo stesso articolo afferma comunque che è la legge a determinare i casi nei quali la legge penale militare si applichi ai: i militari in congedo; ai militari in congedo assoluto; agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato. Per militari in servizio alle armi si intendono: gli appartenenti all'Esercito Italiano, alla Marina Militare, all'Aeronautica Militare, alla Guardia di finanza, e ai sensi dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, anche all'Arma dei Carabinieri; le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari, quali gli iscritti, nei ruoli del Corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze Armate, della Croce Rossa Italiana (ai sensi dell'art. 29 RD 10 febbraio 1936 n. 484); nei ruoli dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1938 n. 23), sempre che chiamati in servizio. Ai sensi dell'art. 7. c.p.m.p. ai militari in congedo la legge penale militare si applica: quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo

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