YTP ITA Collab Le avventure erotiche di Caillou

2016-02-29 6

3° Collab con Andrea97_YTPs: \r
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TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA\r
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Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dallarticolo 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dellingegno di carattere creativo [.] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.\r
Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto cio che e realizzato dallingegno creativo e protetto dai Diritti dAutore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. e un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.\r
Legge citata, estratto dallarticolo 3: Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [.] artistico, [.] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.\r
Questa legge e piuttosto importante nellambito della parodia. Si indica che unopera creata unendo altre opere o parti di esse e da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti dautore gia esistenti.\r
Legge citata estratto dallarticolo 4: Senza pregiudizio dei diritti esistenti sullopera originaria, sono altresi protette le elaborazioni di carattere creativo dellopera stessa, quali [.] le trasformazioni da una in altra forma [.] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dellopera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.\r
In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad unopera gia esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti dautore gia esistenti.\r
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dallarticolo 5: Sono esentati dal diritto [.] gli atti di riproduzione [.] privi di rilievo economico proprio che sono [.] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [.], in particolare al paragrafo 3 lettera K quando lutilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche.\r
Questa direttiva e specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che e possibile distribuire unopera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti dautore gia esistenti.\r
Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in unopera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. Lopera pertanto sara imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, allautore dellopera parodiata.\r
Articolo 21 della Costituzione Italiana, Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E dunque assicurato il diritto di satira come diritto fondamentale costituzionale